Mourinho e Moratti, non così!

I moralizzatori..

I moralizzatori..

Stamattina mi è capitato di leggere il bellissimo editoriale di Tuttosport a firma dell’ottimo Alvaro Moretti (giornale molto interessante nel complesso quello di oggi, che tratta molto bene questa tematica e che quindi consiglio di acquistare), e non posso che sottoscriverlo. Esistono le regole, dice il tecnico portoghese. Vero. Però è giusto anche dire quali e poi applicarle, senza tirarle in ballo a casaccio con toni quasi minacciosi. Vediamole assieme..

Art. 19 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società:

1) Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.

2) La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3) La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

4)  Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

5) Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1,

(continua.. ma ci basta così)

Al punto 4 si evince chiaramente che la sanzione corrispondente ad una “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” è di 2 (due) giornate minimo. Non si capisce in base a cosa perciò Moratti chieda “una sola giornata” di squalifica per Maicon, se non per paura di affrontare la Juventus senza il loro miglior terzino.

Dice invece l’articolo:

Art. 11 Responsabilità per comportamenti discriminatori

1) Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

2) Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.

3) Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l’ammenda da € 20.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, l’ammenda da € 15.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C, l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le altre società. Nei casi di recidiva, oltre all’ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell’art. 18, comma 1.

4) Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all’art. 1, comma 5 o tesserato.

5) Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.

Se l’italiano ha ancora un senso, nella espressione “Se saltelli muore Balotelli” (brutta, bruttissima, già condannata) non c’è alcun riferimento al colore della pelle del giocatore, tanto è vero che lo stesso coro si usa da anni contro Lucarelli, ed è stato usato contro gli Agnelli (che mi pare siano “bianchi”). Sono semmai ingiuriosi (comunque stupidi, ma di regole stiamo parlando, non di morale). Ma, anche a voler credere che siano “razzisti” e quindi “discriminatori” (certo, poi qualcuno dovrebbe farci capire perchè..), il Codice non finisce all’articolo 11. Ce ne sono altri, come questo:

Art. 13 Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

1) La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

2) La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

E almeno 4 lettere su 5 (ne bastano comunque 3) sono state rispettate. L’unica – invero la più grave, ma non dipendente dalla Società – può essere la non manifesta disapprovazione da parte del resto dello stadio (o almeno non si è sentita netta come in altre circostanze). Ma, anche qui, sempre se l’italiano ha un senso, la Società rischierebbe al massimo una multa (come infatti pare avverrà). E anche qui non si capisce perchè Mourinho parli di campo neutro, se non per puri interessi personali (leggi: paura di giocare a Torino).

Suvvia, facciamo i seri.

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    • Fabio
    • 24 novembre 2009

    AHAHAHAHA…vabbè ma come dice in prima pagina Tuttosport…mourinho ha fatto quell'uscita solo ed esclusivamente per far togliere almeno una giornata di squalifica a maicon, delle due previste…
    Però vabbè lasciamolo stare sto pagliaccio, che sta facendo fessi il 60% d'italiani, l'altro 40% di italiani siamo noi Juventini che ormai sappiamo tutto di lui…

    • beppe schio
    • 24 novembre 2009

    perfetta esposizione dei fatti. in aggiunta, chiedo, ma l'essere andati dall'arbitro a fine gara (maicon e branca), è ammesso dal regolamento???

    • Antonio Corsa (ACB)
    • 24 novembre 2009

    Ovviamente no.

    • briga
    • 24 novembre 2009

    Fin quando la conferenza stampa di Mourinho vende prime pagine dei giornali…

    • barone
    • 25 novembre 2009

    Mourinho piangi, hai paura di venire a torino, vieni che ti rompiamo il sedere!
    VERGOGNA chiedere il campo neutro. VERGOGNA se il ricorso viene accettato dalla lega, le giornate devono essere per forza 2.

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