Il caso "Pandev": approfondimenti giuridici

Libero. Ma è davvero finita?
Finalmente, dopo mille rinvii e mille ricusazioni, in data 23 dicembre 2009 è giunta a conclusione la vicenda che riguardava e coinvolgeva, da un lato, la Società Sportiva Lazio (in prosieguo la Lazio) e, dall’altro, il calciatore della stessa Goran Pandev. Il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale investito della questione risulta essere totalmente favorevole per il calciatore in questione che, invero, ha visto riconoscere tutte le sue pretese ovvero la risoluzione del contratto in essere con la Lazio ed il pagamento di 160 mila euro, oltre alle spese legali. Si è trattato quindi di una piena vittoria del giocatore, assistito e difeso dall’avv. Mattia Grassani, e soprattutto di una “sentenza” storica, come affermato dallo stesso avvocato, il quale ha dichiarato come la vicenda in questione abbia portato alla luce il fenomeno del mobbing “sportivo”, potendo divenire un precedente rilevante per il futuro. La questione giuridica si è “giocata” intorno agli artt. 7 e 12 dell’accordo collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo FIGC) e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC).
L’art. 7 dell’accordo rileva come, oltre al diritto alla retribuzione, il calciatore abbia il diritto/dovere di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra. Si tratta di un diritto di estrema importanza, nonostante non si traduca in alcun modo nel diritto alla prestazione lavorativa, intesa come partecipazione del calciatore alle competizioni sportive in cui la società di appartenenza è coinvolta. La rilevanza del diritto del calciatore di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato risulta di estrema evidenza ove ci si soffermi sull’art. 12 dell’accordo rubricato “Azioni a tutela dei diritti del calciatore”.
L’art. 12 sanziona gravemente la violazione di siffatto diritto del calciatore (che naturalmente si traduce in un corrispondente obbligo per la società): è previsto che, nel caso in cui il calciatore venga illegittimamente estromesso dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, lo stesso possa diffidare la società ad adempiere spontaneamente; qualora ciò non accada, nel termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il Collegio Arbitrale per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione immediata del Contratto.
È in entrambi i casi riconosciuto al calciatore il diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda. Laddove il calciatore dovesse scegliere la prima strada, ovvero richiedere non la risoluzione immediata del contratto ma la reintegrazione, una volta che il Collegio Arbitrale si sia pronunciato favorevolmente nei suoi confronti è dovere della società provvedere, in senso conforme al lodo, entro 5 gg dalla ricezione della comunicazione del dispositivo. E se risulterà inadempiente, può sempre il calciatore rivolgersi al Collegio Arbitrale per chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto in essere. La risoluzione del contratto risulta costituire una tutela piena per calciatore il quale, seppur privo di un diritto assoluto alla prestazione sportiva, ovvero di un diritto che assicuri la sua partecipazione alle gare sportive (che dipenda dalle scelte tecniche assunte dall’allenatore, in quanto unico responsabile della conduzione tecnico – sportiva della società), ha comunque diritto di “sentirsi integrato nel gruppo, nella squadra, nella società”, proprio prendendo parte alle vicende quotidiane di una società di calcio, vale a dire gli allenamenti. In conseguenza della risoluzione il calciatore acquista la possibilità di tesserarsi per altra Società, e cioè veder soddisfatte le sue aspirazioni professionali in un’altra squadra, seppur unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. E così, tornando al caso di specie, il calciatore Goran Pandev ha chiesto ed ottenuto la risoluzione del contratto ex art. 12 dell’accordo proprio facendo leva sulla presunta, ed ora acclarata, violazione dell’art. 7 dell’accordo stesso da parte della Lazio, in quanto al giocatore in questione, come ad altri (nfr Ledesma, Bonetto, Manfredini), sarebbe stato proprio impedita la possibilità di prendere parte agli allenamenti col resto del gruppo.
Il calciatore Pandev, essendosi così liberato in data 23 dicembre 2009, ovvero prima della conclusione del “calciomercato” invernale, ben potrà “accasarsi” presso altra società del nostro campionato o di quello inglese, spagnolo ecc.. Occorre però precisare come la questione sia tutt’altro che definita: è infatti intenzione e volontà della Lazio intraprendere la strada della giustizia ordinaria chiedendo alla Federcalcio la dispensa della clausola compromissoria, aprendo un nuovo capitolo della vicenda.
è chiaro che si crea un precedente pericolosissimo…. almeno a mio avviso… e guarda caso in che squadra andrà pandev??? scommettiamo che indovino?…. eppure moggi mi sembra essere stato squalificato per non aver aumentato lo stipendo e allungato il contratto di BLASI perchè era infortunato o sbaglio??? ma prima o poi…. LA VITA è UNA RUOTA…
Per non avergli dato per un mese lo stipendio.
Antò ma dimmi adesso non si è creato un precedente pericoloso? i contratti non valgono piu un tubo o sbaglio?
in qst caso è la lazio a nn aver rispettato il contratto
pandev ha un contratto in scadenza; è suo diritto decidere se rinnovarlo o meno!
così come della Lazio.
Ma la lazio non permettendogli di allenarsi con la prima squadra viola il contratto in essere….
Una morale cmq che possiamo trarre è che a fare le guerre ai calciatori si finisce o in tribunale, o senza niente in mano (vedi Davids e Pandev)
premesso che da come riportato sui giornali, la Lazio qualche colpa ce l'ha, resto comunque in attesa dell'eventuale ricorso ordinario. pensa che casino se Pandev firmasse con gli onesti e poi Lotito vincesse il ricorso. speriamo :-)))