Dal caso Pandev al caso Ledesma: cosa è cambiato?
In poco più di un mese, il Collegio Arbitrale della Lega Calcio è dovuto intervenire per ben due volte nel dirimere una controversia riguardante, da un lato, la Società Sportiva Lazio e, dall’altro, un tesserato della stessa. Nella prima occasione, in data 23 dicembre 2009, il Collegio ha definito la complessa vicenda che riguardava e coinvolgeva la Lazio ed un calciatore della stessa, Goran Pandev. Il lodo pronunciato, in tale circostanza, dal Collegio investito della questione è stato totalmente favorevole per il calciatore, il quale ha ottenuto la risoluzione del contratto, nonché il pagamento di 160 mila euro, oltre alle spese legali. “Si è trattato quindi di una piena vittoria del giocatore, assistito e difeso dall’avv. Mattia Grassani, e soprattutto di una “sentenza” storica, come affermato dallo stesso avvocato, il quale ha dichiarato come la vicenda in questione abbia portato alla luce il fenomeno del mobbing “sportivo”, potendo divenire un precedente rilevante per il futuro”. In data 27 gennaio 2010, a distanza di poco più di 30 giorni, il Collegio pronunciato su un’altra controversia sorta sempre tra la Lazio ed un calciatore della stessa, ovvero Cristian Daniel Ledesma, difeso ed assistito dall’avv. Ettore Mazzilli. In questa seconda occasione, contrariamente alle aspettative, dati i notevoli punti di contatto tra le due questioni, la pronuncia del Collegio Arbitrale è stata di segno negativo. Il provvedimento emesso ha, invero, dichiarato inammissibile la richiesta di arbitrato, avanzata dallo stesso calciatore ex artt. 7 e 12 dell’Accordo collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo FIGC) e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC).
L’art. 7 dell’Accordo rileva come, oltre al diritto alla retribuzione, il calciatore abbia il diritto/dovere di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra. Si tratta di un diritto di estrema importanza, nonostante non si traduca in alcun modo nel diritto alla prestazione lavorativa, intesa come partecipazione del calciatore alle competizioni sportive in cui la società di appartenenza è coinvolta. La rilevanza del diritto del calciatore di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato risulta di estrema evidenza ove ci si soffermi sull’art. 12 dell’Accordo rubricato “Azioni a tutela dei diritti del calciatore”. L’art. 12 sanziona gravemente la violazione di siffatto diritto del calciatore (che naturalmente si traduce in un corrispondente obbligo per la società): è previsto che, nel caso in cui il calciatore venga illegittimamente estromesso dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, lo stesso possa diffidare la società ad adempiere spontaneamente; qualora ciò non accada, nel termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il Collegio Arbitrale per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione immediata del Contratto.
È in entrambi i casi riconosciuto al calciatore il diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (venti-percento) della parte fissa della retribuzione annua lorda. Laddove il calciatore dovesse scegliere la prima strada, ovvero richiedere non la risoluzione immediata del contratto ma la reintegrazione, una volta che il Collegio Arbitrale si sia pronunciato favorevolmente nei suoi confronti è dovere della società provvedere, in senso conforme al lodo, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione del dispositivo. E se risulterà inadempiente, può sempre il calciatore rivolgersi al Collegio Arbitrale per chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto in essere. Il lodo del Collegio, che nel momento in cui si scrive non risulta ancora motivato, ha difatti, dichiarando inammissibile la richiesta di arbitrato, impedendo al calciatore Ledesma di “svincolarsi” dal club di appartenenza. Tecnicamente, la dichiarazione di inammissibilità è una pronuncia preliminare al merito; ma in tal caso la pronuncia de qua si deve far discendere dalla carenza dei presupposti previsti dall’art.12.2 Accordo.
Ledesma, come previsto dall’Accordo, ha diffidato la Lazio; successivamente, entro i tre giorni previsti dall’art. 12, la Società ha spontaneamente adempiuto agli obblighi ex art. 7 (dell’Accordo), permettendo al giocatore di tornare “in gruppo”, ovvero di allenarsi con il resto della squadra (adempimento che non era avvenuto nel caso del calciatore Pandev). E proprio tale spontaneo adempimento da parte della Lazio, ex art. 12 dell’Accordo, avrebbe evitato una decisione favorevole per il calciatore, come nella prima circostanza. Ma in realtà, come sostenuto dalla difesa del calciatore, tale reintegro non è mai accaduto, o meglio si è trattato solo di un reintegro fittizio, di un escamotage della Lazio, la quale avrebbe poi di nuovo “messo fuori squadra” Ledesma. Invero, come dichiarato dal legale del giocatore, «tale circostanza era stata peraltro già chiaramente evidenziata nello stesso ricorso presentato dal calciatore in data 24 novembre 2009 e comprovata dal successivo telegramma di constatazione e contestazione del persistere dell’inadempimento ex art. 12.2 dell’Accordo Collettivo da parte della Lazio inviato dal Sig. Ledesma alla stessa Società in data 28 novembre 2009». «In pari data – prosegue – copia di tale telegramma fu altresì inviata per conoscenza al competente Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti ed era comunque agli atti del procedimento de quo in quanto allegata alla memoria di costituzione della S.S. Lazio S.p.A. in data 4 dicembre 2009». Secondo la difesa di Ledesma si è trattato di un reintegro solo formale e non anche sostanziale.
Detto questo, occorre ora considerare come le opzioni, a disposizione del calciatore per “svincolarsi” dalla Società di appartenenza, siano tutt’altro che esaurite. Innanzitutto è forte la minaccia di passare alle vie legali ordinarie e, quindi, fuori dalla giustizia sportiva, sollevando una questione di mobbing. In ogni caso il calciatore Ledesma potrà liberarsi a fine anno con l’art. 15 del Regolamento FIFA (Fédération Internationale de Football Association ) sullo Status ed i trasferimenti dei calciatori. Invero, tale art. dispone espressamente che “un professionista affermato, c.d. established, che abbia disputato, nel corso di una stagione sportiva, meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della sua scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nella valutazione di tali casi, verrà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. L’esistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Non saranno irrogate sanzioni sportiva anche se può essere richiesta un’indennità. Il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all’ultima Gara Ufficiale della Stagione disputata per la Società per la quale è tesserato”. Il calciatore Ledesma ed il suo difensore potranno, quindi, ottenere la tanto auspicata risoluzione del contratto agendo dinanzi la giustizia ordinaria o, più semplicemente, attendendo la conclusione della stagione sportiva e appellandosi all’art. 15 del Regolamento FIFA sullo Status ed i trasferimenti dei calciatori.
Tornado alla cronaca di questi giorni, in data 29 gennaio 2010, il Procuratore federale Palazzi ha aperto un fascicolo su un presunto accordo, intervenuto fuori regola, tra il calciatore Ledesma e la Società Internazionale (per correttezza, si deve precisare che il Procuratore federale ha aperto altri due fascicoli, riguardanti ulteriori presunti accordi irregolari rispettivamente tra il calciatore Simplicio, di proprietà della Società Palermo, e la Società Roma e tra il calciatore Pandev, in precedenza di proprietà della Lazio e ora di proprietà della Società Internazionale, e quest’ultima). Alla base del contrasto tra Ledesma e la Lazio ci sarebbe proprio un presunto, irregolare, accordo con la Società Internazionale, in ragione del quale, da un lato, il calciatore rifiuterebbe il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2011, e, dall’altro, la Lazio avrebbe deciso di “punire” il giocatore, ponendolo fuori squadra. La ratio dell’indagine è, quindi, verificare se nel caso in questione, così come negli altri due, siano state o meno violate le regole FIGC e FIFA in tema di trasferimenti di calciatori.
La questione è ancora apertissima: sono possibili “altri colpi di scena” che aprirebbero un nuovo capitolo della vicenda.